Art. 4.
(Agevolazioni e benefìci alle imprese).

      1. Le imprese nazionali, estere o miste operanti nella zona franca accedono ai benefìci, agli incentivi e alle agevolazioni previsti dalla legislazione nazionale vigente in favore delle aziende esportatrici e dell'imprenditoria giovanile e femminile.
      2. Per le merci immesse definitivamente nell'ambito doganale comunitario è consentito il differimento fino a sei mesi

 

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del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
      3. Per le imprese e le società operanti esclusivamente nella zona franca è applicata un'imposta forfetaria pari al 10 per cento del reddito complessivo.
      4. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nella zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di dieci anni.
      5. Nei limiti perimetrali della zona franca possono essere insediate strutture produttive o commerciali operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.